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Albo dei giudici popolari

Servizio Attivo
L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10). L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

ISCRIZIONE ALBO GIUDICI POPOLARI

A chi è rivolto

A tutti i cittadini residenti di età compresa tra i 30 ed i 65 anni che posseggano i titoli di studio sotto specificati.

Descrizione

L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10). L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.

Come fare

Si deve presentare la domanda per il tramite della form online oppure all'ufficio protocollo del Comune di Songavazzo.

Cosa serve

Per iscriversi agli elenchi occorre (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10): essere cittadini italiani di buona condotta morale essere residenti nel Comune godere dei diritti civili e politici avere un'età compresa tra 30 e 65 anni possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).

Cosa si ottiene

Albo dei giudici popolari

Tempi e scadenze

Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.
La domanda di iscrizione, da presentare all’ufficio elettorale del comune di residenza , deve essere presentata entro il 31 luglio degli anni dispari. Una volta perfezionata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione.

Accedi al servizio

ISCRIZIONE ALBO GIUDICI POPOLARI

Condizioni di servizio

Una volta completata l'iscrizione all'albo, l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:

  • al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
  • alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.
Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.

 


Contatti

Contatti generali
URP
Indirizzo: Via San Bartolomeo, 9

Telefono:
0346/72067
Email:
info@comune.songavazzo.bg.it
PEC:
comune.songavazzo@pec.regione.lombardia.it
Argomenti:Pagina aggiornata il 06/07/2023


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