La denuncia può essere resa da:
- uno dei genitori
- un procuratore speciale
- dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune, la nascita di un bambino.
La denuncia si presenta:
- direttamente al Centro di nascita della Direzione sanitaria dell'ospedale
- al Comune di nascita del neonato o di residenza dei genitori.
Se i genitori risiedono in Comuni diversi, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione viene resa nel Comune di residenza della madre.
Modalità di richiesta
- Il dichiarante si presenta presso il Centro di nascita dell'ospedale o Clinica privata o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune, per rendere la dichiarazione di nascita.
- L'operatore stende l'atto di nascita, che viene sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile.
Nel caso di genitori non coniugati, la dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi, salvo il caso in cui il neonato venga riconosciuto da uno solo dei genitori. Le persone che non comprendono la lingua italiana, devono farsi accompagnare da un traduttore di loro fiducia.
A seguito della registrazione della nascita, viene inviata comunicazione all'anagrafe e assicurazione della avvenuta dichiarazione, alla Direzione Sanitaria dove è avvenuta la nascita, e al Comune se diverso da Songavazzo.
Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell'atto di nascita da parte del dichiarante e dell'ufficiale dello Stato Civile.
Casi particolari
Denuncia di nascita tardiva (oltre il termine massimo di 10 giorni)
l genitore si presenta per effettuare la denuncia che avviene con le modalità previste per le denunce di figli legittimi e naturali.
- Presentazione del genitore (o entrambi in caso di denuncia di nascita di figlio naturale) che munito di documento di riconoscimento e dell'attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale, espone le ragioni del ritardo motivandole con uno scritto.
- L'operatore stende l'atto di nascita del neonato che viene sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile.
- Successivamente alla chiusura dell'atto di nascita, si provvede all'invio delle comunicazioni per le variazioni anagrafiche del caso, all'A.U.S.L. cui viene comunicata l'avvenuta registrazione ed alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni.
Documenti necessari:
- Modulo
- attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale
- documenti d'identità dei genitori
Denuncia di nascita in caso di filiazione non riconosciuta
Nel caso i genitori naturali non vogliano o non possano provvedere al riconoscimento del bambino, l'ostetrica o il Direttore Sanitario del centro di nascita, si presenta all'Ufficio di Stato Civile entro 10 giorni dalla nascita munito di documento di riconoscimento e dell'attestazione di nascita (in originale) rilasciata dall'Ospedale.
(
Normativa: - Codice Civile Art. 250 e 254. - D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 - Artt. 28, 29, 30, 34 e 35 - Legge n. 218 del 31 .05. 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.")